Art. 23 — Accesso alle informazioni
L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attivita' di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1997
