Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 76 e 3 Cost. (ma quanto a quest'ultimo, in verità, senza espliciti sviluppi argomentativi) nei confronti degli artt. 1, 2, 4 e 24, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ai quali si contesta che, nell'istituire e disciplinare la nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) escluderebbero sostanzialmente nei riguardi della Sicilia qualsiasi possibilità di autonoma legislazione regionale. L'applicazione del'IRAP nella Regione siciliana, infatti, si colloca nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione - così come delineato, anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto speciale, in base alle norme di attuazione dello stesso statuto stabilite dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - nell'ambito del quale la nuova imposta in questione si configura bensì come tributo proprio della Regione - nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", è utilizzata dall'art. 119, secondo comma, Cost., e cioè nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettività - ma è pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come appunto si esprime l'art. 119 Cost. - dalla legge dello Stato, che legittimamente ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile. La Regione siciliana, al riguardo, gode, dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (v. artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo e art. 3, comma 144, lettere e) e i), della legge n. 662 del 1996), ma, proprio per la particolare autonomia legislativa che le compete per tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le è devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1966 - al quale l'impugnato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 'de quò fa espresso rinvio - che "la Regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione", e pertanto è da escludersi che la competenza della ricorrente in materia tributaria subisca violazioni o menomazioni, e che i principi e i criteri direttivi della delega legislativa ne risultino incisi. Anche se è auspicabile, di fronte alle innegabili arretratezza e insufficienza dell'attuale quadro normativo dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, una formulazione delle norme di attuazione dello statuto speciale - con la procedura prevista dall'art. 43 dello stesso - che dia ad esse un assetto più adeguato alla situazione presente. - Sull'attuale assetto dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana, le sue origini e i principi su cui si fonda, v., in particolare, S. n. 111/1999. red.: S. Pomodoro
Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta