Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2014

    Altra decisione
    27 marzo 2014

    Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi anche dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 6, che ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore dapprima dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 2011), che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; e, poi, dell'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha inserito nell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 il comma 1- quater , ove è previsto che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alla disposizione censurata dall'ordinanza di remissione. Pertanto la modifica del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - In materia di restituzione degli atti per ius superveniens , v. le citate ordinanze nn. 232/2012, 190/2012, 182/2012 e 180/2012.

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 6 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

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  • Ordinanza n. 232/2012

    Altra decisione
    12 ottobre 2012

    Deve essere ordinata la restituzione alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, alla Commissione tributaria regionale di Bari, alla Commissione tributaria provinciale di Parma, alla Commissione tributaria regionale Lombardia e alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, degli atti relativi ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale, introdotti con sei ordinanze di analogo tenore, con le quali, è stata sollevata, con riferimento agli anni di imposta dal 2001 al 2007, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede che l'IRAP non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, il quadro normativo di riferimento è profondamente cambiato perché: a) è entrato in vigore l'art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; b) l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha poi inserito il comma 1-quater nell'art. 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alle disposizioni censurate dalle sei ordinanze di remissione. Pertanto la modifica del combinato disposto delle tre disposizioni censurate impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché operino una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, con l'occasione colmando ogni eventuale lacuna delle singole ordinanze di rimessione in ordine alla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , alla motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni e alla ricostruzione del quadro normativo. Precedenti citati: - in materia di restituzione degli atti per ius superveniens : ordinanze n. 190, n. 182 e n. 180 del 2012.

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

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  • Ordinanza n. 242/2010

    Questione inammissibile
    7 luglio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Infatti, l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, non menziona tale disposizione e omette così di motivare la rilevanza della questione sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento e non tiene conto dell'ordinanza n. 258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della mutata cornice legislativa. In senso analogo, v. citate sentenza n. 215/2008; ordinanze n. 89/2010 e n. 315 e 292/2008.

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art1 · fonte del testo

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