A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita' di cui all'articolo 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 APRILE 1998, N. 137. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56

10

Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che a decorrere dall'anno 2001 e' abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dal presente articolo; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

Testo vigente dal 30 marzo 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Riguardo agli aspetti particolari della disciplina dell'IRAP, vanno respinte anche le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, agli artt. 27 e 29 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La devoluzione obbligatoria ai Comuni e alle Province, da parte della Regione, di quote del gettito regionale dell'IRAP - prevista dall'art. 27 - stabilmente destinata com'è a compensare le perdite del gettito che si verificano, nei confronti degli enti locali, a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, operata dallo stesso art. 27, al comma 1, in conformità al criterio di delega di cui all'art. 3, comma 144, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, si inquadra nella complessa operazione di revisione del sistema tributario disegnata dall'art. 3, comma 143, della legge n. 662, in cui istituzione di nuovi tributi e contestuale abolizione di tributi preesistenti, nonché revisione di altri tributi preesistenti, e modifiche al regime dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, devono modularsi in modo da "assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e "l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le Regioni e gli enti locali" (art. 3, comma 151, della legge n. 662 del 1996) e da evitare, nella fase transitoria, "carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali" (art. 3, comma 147, lett. a), della legge n. 662). Ne' quindi può negarsi al legislatore statale, per dare attuazione a tale disegno, il potere di imporre alle Regioni un vincolo di destinazione (cfr. art. 27, comma 2, terzo periodo, del decreto impugnato) in ordine all'utilizzazione di una parte del gettito dell'IRAP, ad esse spettante, al fine di compensare il venir meno di altre fonti di alimentazione della finanza locale. E poiché anche nella Regione siciliana l'ordinamento della finanza locale, ivi compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa tuttora capo allo Stato, si giustifica che anche in Sicilia trovi applicazione il vincolo di destinazione in esame, mentre in altre Regioni speciali cui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale ciò è demandato alla normazione locale, fermo però restando comunque il vincolo ad assicurare agli enti locali "le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione" del decreto legislativo impugnato (art 27, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997). Il che, a maggior ragione, va detto anche in ordine all'art. 29 del decreto, che si limita a disporre che le Regioni, nell'attribuire alle Città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai Comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito (genericamente) di "tributi regionali", vincolando la Regione soltanto ad un principio di equilibrio e di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1998 al 30 marzo 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56

    Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che a decorrere dall'anno 2001 e' abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dal presente articolo; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari