Art. 28 — Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive
Articolo abrogato dal d. lgs. 10 aprile 1998, n. 137.
Abrogato dal 26 maggio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 10 aprile 1998, n. 137.
Abrogato dal 26 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1997 al 26 maggio 1998. 238 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'articolo 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle provincie del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e puo' rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'articolo 16, comma 3. I comuni e le provincie, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facolta' di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali cosi' determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti. La legge di cui al comma 1 non puo' avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 10 APRILE 1998, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art28 · fonte del testo
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