L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. 35 44 47 80 Nei confronti dei soggetti di cui:

  • a)all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; 44 47
  • b)all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 44 47 79
  • c)all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento. 44 47 79 80 Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. 8 A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. 8 Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

con decorrenza dal 1 gennaio 2000

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

35

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

44

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche sono apportate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

47

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che aveva disposto con la medesima decorrenza le modifiche ai commi 1 e 1-bis, lettere a), b) e c), del presente articolo.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

79

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000".

D.L. 20 febbraio 2026, n. 21

80

Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui al presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al medesimo Decreto-Legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 2026

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 426/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione - concernenti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare: l'art. 3, comma 1, lettera c), il quale assoggetta all'imposta, così come gli imprenditori, anche i liberi professionisti; l'art. 8, che determina il valore della produzione netta ai fini della base imponibile e l'art. 16, che determina l'aliquota nella misura invariabile del 4,25% sia per gli imprenditori che per i professionisti. Le questioni riguardanti gli artt. 3, comma 1, lettera c), e 8, sono in tutto identiche a precedenti già dichiarate non fondate e manifestamente infondate e, del resto, l'assunto del giudice 'a quò, secondo cui l'onere derivante dall'IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello derivante da tributi e contributi soppressi è del tutto indimostrato e formulato in via dubitativa. Riguardo, poi, alle censure riferite all'art. 16, la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva essendo identica, in relazione alla nuova ricchezza prodotta, l'idoneità dei soggetti stessi alla contribuzione, mentre, l'asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione, a proposito della misura dell'aliquota medesima, è, ancora una volta, del tutto apodittica ed indimostrata e non tiene conto, in ogni caso, di quella inizialmente fissata dall'art. 3, comma 144, lettera e), della legge n. 662 del 1996. - V. la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, citate quali precedenti già decisi, nonché le sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985, richiamate a proposito della discrezionalità del legislatore di determinare gli indici della capacità contributiva del soggetto all'obbligazione di imposta.

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2026 al 21 febbraio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 febbraio 2026, n. 21

    Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui al presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al medesimo Decreto-Legge.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art16 · fonte del testo

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