Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159. ((L'accertamento)) delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. 8 Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta' loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalita' di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 76 e 3 Cost. (ma quanto a quest'ultimo, in verità, senza espliciti sviluppi argomentativi) nei confronti degli artt. 1, 2, 4 e 24, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ai quali si contesta che, nell'istituire e disciplinare la nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) escluderebbero sostanzialmente nei riguardi della Sicilia qualsiasi possibilità di autonoma legislazione regionale. L'applicazione del'IRAP nella Regione siciliana, infatti, si colloca nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione - così come delineato, anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto speciale, in base alle norme di attuazione dello stesso statuto stabilite dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - nell'ambito del quale la nuova imposta in questione si configura bensì come tributo proprio della Regione - nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", è utilizzata dall'art. 119, secondo comma, Cost., e cioè nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettività - ma è pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come appunto si esprime l'art. 119 Cost. - dalla legge dello Stato, che legittimamente ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile. La Regione siciliana, al riguardo, gode, dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (v. artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo e art. 3, comma 144, lettere e) e i), della legge n. 662 del 1996), ma, proprio per la particolare autonomia legislativa che le compete per tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le è devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1966 - al quale l'impugnato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 'de quò fa espresso rinvio - che "la Regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione", e pertanto è da escludersi che la competenza della ricorrente in materia tributaria subisca violazioni o menomazioni, e che i principi e i criteri direttivi della delega legislativa ne risultino incisi. Anche se è auspicabile, di fronte alle innegabili arretratezza e insufficienza dell'attuale quadro normativo dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, una formulazione delle norme di attuazione dello statuto speciale - con la procedura prevista dall'art. 43 dello stesso - che dia ad esse un assetto più adeguato alla situazione presente. - Sull'attuale assetto dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana, le sue origini e i principi su cui si fonda, v., in particolare, S. n. 111/1999. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1997 al 15 gennaio 2000. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159. tolto: La constatazione aggiunto: L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. Le leggi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art24 · fonte del testo

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