Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

  • a)i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  • b)l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c)l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
  • d)la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
  • e)l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale). - Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001. - Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.

    Art. 45 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 286/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale. - Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001. M.F.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni degli artt. 36, 41 e 42 del d.lgs. 15 dicembre 1997 in base all'assunto che nell'ambito della disciplina della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la prima, nel disporre l'abolizione di vari tributi, non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione (come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita del gettito di tributi ad essa prima spettanti, e la seconda e la terza, a loro volta, col prevedere il calcolo delle così dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a copertura di nuove funzioni da trasferire o in definitiva a favore del bilancio statale, comporterebbero anch'essi una riduzione della capacità di manovra finanziaria della Regione. Deve invero riconoscersi che il sistema cui le norme censurate danno luogo, pur restando ispirato alla logica della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per effetto dell'abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito dall'art. 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo - opera attraverso meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali più efficaci di quelli previsti a favore della Regione, non potendosi escludere, per la Regione, specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la Regione dovrà obbligatoriamente devolvere agli enti locali ai sensi dell'art. 27. Tuttavia - a parte altri più particolari rilievi - ad escludere, nel caso, la illegittimità costituzionale - in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, e disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro - vale la considerazione che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, onde, nell'eventualità di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla base dell'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Più in generale, d'altra parte, la Corte costituzionale ha in più occasioni ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. - Riguardo ai su richiamati principi, cfr. S. nn. 307/1983, 123/1992 e 370/1993. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art36 · fonte del testo

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