Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni degli artt. 36, 41 e 42 del d.lgs. 15 dicembre 1997 in base all'assunto che nell'ambito della disciplina della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la prima, nel disporre l'abolizione di vari tributi, non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione (come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita del gettito di tributi ad essa prima spettanti, e la seconda e la terza, a loro volta, col prevedere il calcolo delle così dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a copertura di nuove funzioni da trasferire o in definitiva a favore del bilancio statale, comporterebbero anch'essi una riduzione della capacità di manovra finanziaria della Regione. Deve invero riconoscersi che il sistema cui le norme censurate danno luogo, pur restando ispirato alla logica della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per effetto dell'abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito dall'art. 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo - opera attraverso meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali più efficaci di quelli previsti a favore della Regione, non potendosi escludere, per la Regione, specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la Regione dovrà obbligatoriamente devolvere agli enti locali ai sensi dell'art. 27. Tuttavia - a parte altri più particolari rilievi - ad escludere, nel caso, la illegittimità costituzionale - in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, e disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro - vale la considerazione che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, onde, nell'eventualità di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla base dell'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Più in generale, d'altra parte, la Corte costituzionale ha in più occasioni ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. - Riguardo ai su richiamati principi, cfr. S. nn. 307/1983, 123/1992 e 370/1993. red.: S. Pomodoro
Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta