Art. 29 — Finanziamento delle città metropolitane
Le regioni, nell'attribuire alle citta' metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Testo vigente dal 23 dicembre 1997
