Art. 6-bis — Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348

((Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)) Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora ((non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora)) il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria. ((Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.)) ((Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)) ((Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.)) ((Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.)) ((Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale.)) Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato ((e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)). Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ((nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1421/2026

    22 gennaio 2026

    Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).

    Art. 6-bis · Art. 2-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 28-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di gennaio 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1424/2026

    22 gennaio 2026

    La previsione relativa al trattenimento del migrante nell'ambito di procedura accelerata di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, contenuta nell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (nel testo ratione temporis vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 145 del 2024), ha dato attuazione all'art. 8, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE, contemplando la possibilità di prestazione, su richiesta dello straniero, di una garanzia pecuniaria in alternativa al trattenimento, con la conseguenza che la stessa previsione rispetta la riserva di legge che la costituzione impone in tema di limitazione della libertà personale, anche quale effetto della mancata prestazione di detta garanzia, essendo demandata alla normativa secondaria - decreto interministeriale del 10 maggio 2024 e, in precedenza, decreto ministeriale del 14 settembre 2023 - la sola disciplina di dettaglio.

    Art. 6-bis · Art. 13 cost.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 33 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 140 parole tolte, 233 parole aggiunte.

tolto: Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14,aggiunto: Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286tolto: , il richiedente puo' essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.aggiunto: . Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora aggiunto: non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso … delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria. tolto: Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 aggiunto: Si applica l'articolo 6-quater, comma 2. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura tolto: alla aggiunto: di frontiera di cui all'articolo tolto: 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 aggiunto: 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del tolto: medesimo decreto. aggiunto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente aggiunto: a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2tolto: .aggiunto: , e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre tolto: il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. aggiunto: i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di tolto: quattro settimane aggiunto: dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi … per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Statotolto: . aggiunto: e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25aggiunto: , nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6bis · fonte del testo

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