Art. 13 — Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale
Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera per i richiedenti)) la protezione internazionale All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
- b)all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»; Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 2:
- 1)al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: "che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente"));
- 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- b)all'articolo 6-bis:
- 1)al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
- 2)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
- 3)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
