Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera per i richiedenti)) la protezione internazionale All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
  • b)all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»; Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 4, comma 2:
  • 1)al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: "che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente"));
  • 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
  • b)all'articolo 6-bis:
  • 1)al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
  • 2)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
  • 3)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 22 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione …

1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»tolto: , dopo aggiunto: e le parole: tolto: «attestato nominativo» sono inserite le seguenti: « aggiunto: "che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedentetolto: » e le parole: «che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale» sono soppresseaggiunto: ";

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura tolto: di aggiunto: alla frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art13 · fonte del testo

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