Art. 1 — Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio

All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, la parola «esclusivamente» e' soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  • b)al comma 4 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto ((. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)).».
  • b-bis)((dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera")). All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che puo' disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
  • b)al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' fatta salva la facolta' di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.». ((Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 6:
  • 1)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";
  • 2)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";
  • b)all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".)) ((Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e' stata ivi presentata,";))
  • b)((all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";))
  • c)((all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,")).

Testo vigente dal 24 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/2026

    Questione inammissibile
    27 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e all’art. 9 del PIDCP, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CDFUE, dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come conv., nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento di uno straniero in un centro per il rimpatrio (CPR) che ha presentato domanda di protezione internazionale, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore. L’interazione fra i provvedimenti di trattenimento adottati nell’ambito di due diverse discipline concernenti il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea – quella relativa alla procedura di espulsione (o di “rimpatrio”), disciplinata dall’art. 14 t.u. immigrazione e quella relativa alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, regolata dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 – può determinare una specifica ipotesi, quella in cui il richiedente protezione internazionale già sia sottoposto a trattenimento nel quadro di una procedura di espulsione a suo carico. In tal caso, la disciplina vigente intende mantenere l’efficacia del primo trattenimento sino all’intervento del questore successivo alla domanda di protezione internazionale, e imporre al questore, durante la procedura di esame della domanda, l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, “secondario” rispetto al primo provvedimento, e avente una durata massima di sessanta giorni. È proprio in questa fase del procedimento che si profila la possibile applicazione del comma censurato, quando, ricevuta la domanda di protezione internazionale, il questore abbia in prima battuta adottato un provvedimento di trattenimento “secondario”, ma questo provvedimento non sia stato convalidato dalla corte d’appello competente. Nel caso di specie, il rimettente è chiamato unicamente a valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d’appello di Bari, con cui quest’ultima ha convalidato il trattenimento adottato dal Questore della stessa città, senza essere invece chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel CPR per il lasso di tempo antecedente; conseguentemente, neppure alla Corte di cassazione è devoluta la valutazione della legittimità di tale misura privativa della libertà. In ogni caso, l’inammissibilità delle questioni non esime la Corte costituzionale dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. L’obiettivo, del tutto legittimo, di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione, deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. (Precedente: S. 275/2017 - mass. 40106).

    Art. 1 Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2025 al 24 maggio 2025. 5 parole tolte, 511 parole aggiunte in 10 capoversi.

b) al comma 4 tolto: e' aggiunto aggiunto: sono aggiunti, in fine, tolto: il seguente periodo aggiunto: i seguenti periodi: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato … medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto.tolto: ». aggiunto: Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.».

aggiunto: b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera". All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme …

… venire meno il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.»aggiunto: . Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 6:

aggiunto: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";

aggiunto: 2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

aggiunto: b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis". Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e' stata ivi presentata,";

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";

aggiunto: c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-28;37~art1 · fonte del testo

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