Art. 28-bis.1 — Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera
Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
