Art. 29 — Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10:
- 1)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera ((interne, ai sensi dell'articolo 23 bis)) del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;
- 2)al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
- b)all'articolo 14, comma 5-quater, ((...)) le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo ((...))». All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.». L'articolo 142 del ((testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.
Testo vigente dal 25 aprile 2026
