Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((all'articolo 19:
  • 1)al comma 1: 1.1) al primo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 1.2) al secondo periodo, dopo le parole: "e' situata la struttura," sono inserite le seguenti: "secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche in convenzione con gli enti locali" sono soppresse; 1.3) al terzo periodo, le parole: "in coerenza con la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione della vigente normativa";
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati";
  • 3)al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis";
  • 4)il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio"));
  • b)all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
  • 2)al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'eta'» sono inserite le seguenti: «e' concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
  • 3)dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste ((dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'eta', dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica ((presso il tribunale per i minorenni,)) che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione puo' essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attivita' compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla procura della Repubblica ((presso il tribunale per i minorenni)) nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale puo' essere impugnato davanti al ((tribunale per i minorenni)) entro 5 giorni dalla ((notificazione)), ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Testo vigente dal 5 dicembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20794/2025

    23 luglio 2025

    In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 133 del 2023, lo scrutinio che il giudice del merito è chiamato a operare in caso di proroga successiva alla prima ha natura bifasica e verte, in primo luogo, sull'accertamento dell'insieme delle attività che devono essere svolte al fine di ottenere l'identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione necessaria per il rimpatrio, impiegando tutti gli strumenti concretamente disponibili e adeguati al caso specifico; in secondo luogo, e solo ove accertato il positivo esperimento di ogni ragionevole sforzo, sulla oggettiva difficoltà nell'ottenimento della documentazione ovvero sulla mancanza di collaborazione da parte del trattenuto, secondo un principio di proporzionalità dinamica, per cui l'ulteriore protrarsi della condizione di restrizione della libertà personale può ritenersi giustificato solo nella misura in cui sia stata posta in essere un'attività volta a integrare efficacemente il presupposto primario della diligenza nell'identificazione dello straniero.

    Art. 5 · Art. 10 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 74 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 2023 al 5 dicembre 2023. 53 parole tolte, 571 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) all'articolo 19tolto: , al commaaggiunto: :

aggiunto: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 1.2) al secondo periodo, dopo le parole: "e' situata la struttura," sono inserite le seguenti: "secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche in convenzione con gli enti locali" sono soppresse; 1.3) al terzo periodo, le parole: "in coerenza con la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione della vigente normativa";

aggiunto: 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bistolto: , dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « aggiunto: ed e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati";

aggiunto: 3) al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis";

aggiunto: 4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilita' tolto: di aggiunto: delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto tolto: puo' disporre aggiunto: dispone la provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e aggiunto: nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giornitolto: »aggiunto: , prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio";

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste tolto: dall'Accordo aggiunto: dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, tolto: lett. c) aggiunto: lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tolto: recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della … volti all'individuazione dell'eta', dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per tolto: le persone, per i minorenni e per le famiglie aggiunto: i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione … tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per tolto: le persone, per i minorenni e per le famiglie aggiunto: i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per tolto: la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla tolto: notifica aggiunto: notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-05;133~art5 · fonte del testo

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