Art. 15-quinquies — Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti
All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia". Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilita' del richiedente";
- b)all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse".
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
