Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2023 al 12 giugno 2026. 246 parole tolte, 45 parole aggiunte in 8 capoversi.
La tolto: domanda e' considerata manifestamente infondata aggiunto: Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo tolto: 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
tolto: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
tolto: b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
tolto: c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
tolto: d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
tolto: e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
tolto: f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
tolto: g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c aggiunto: 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e aggiunto: paragrafo 3, del tolto: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 OTTOBRE 2023, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 DICEMBRE 2023, N. 176 aggiunto: suddetto regolamento.