Art. 11 — Obblighi del richiedente asilo

Il richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. 8 Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ((,)) oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio. le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ((,)) oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. 8 Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilita' della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. 8 Quando la notificazione e' eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. 8 Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e' informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 8 Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. 8 In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

8

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle presenti modifiche, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato D.L. sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 738/2026

    13 gennaio 2026

    In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

    Art. 11 · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23999/2025

    27 agosto 2025

    In tema di espulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporre ricorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto dimostrato il corretto svolgimento del procedimento notificatorio del diniego della Commissione Territoriale, sul rilievo che l'esito "sconosciuto", annotato nel portale Vestanet, corrispondesse all'omologa annotazione predisposta sull'avviso di ricevimento, neanche acquisito al processo).

    Art. 11 · Art. 13 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 32 Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 109 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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… 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142aggiunto: , oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio.tolto: ... le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioniaggiunto: , oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. Nei casi in cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art11 · fonte del testo