Art. 3 — Esame dei fatti e delle circostanze

Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

  • a)di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
  • b)della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
  • c)della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
  • d)dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
  • e)dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:
  • a)il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
  • b)tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
  • c)le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
  • d)il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
  • e)dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile.((Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.))

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7057/2026

    24 marzo 2026

    In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati all'interessato, ne impone, comunque, la considerazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, senza valutare la situazione personale di un richiedente ivoriano, ancora diciassettenne al momento della fuga, il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese, per sottrarsi alle continue violenze e maltrattamenti del suo patrigno nei confronti di tutti i compenti della famiglia).

    Art. 3 · Art. 10 cost. · Art. 8 Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 66 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2912/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di immigrazione, anche nel caso in cui, dopo un decreto di espulsione, sia presentata domanda di protezione complementare, deve riconoscersi in favore del richiedente la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta, dovendo perciò il giudice di pace attendere, qualora il tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento di opposizione all'espulsione, in tal modo assicurando a tale forma di protezione - in forza del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - il ruolo di necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale.

    Art. 3 · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di febbraio 2026, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30414/2025

    18 novembre 2025

    Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).

    Art. 3 · Art. 2 cost. · Art. 10 cost. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22783/2025

    7 agosto 2025

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).

    Art. 3 · Art. 10 cost. · Art. 4 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 8 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 93 ↗

Tutte le 137 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2008 al 22 marzo 2014. 18 parole aggiunte.

e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile.aggiunto: Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art3 · fonte del testo

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