Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato ((dal Consiglio dell'Unione europea)) in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, ((l'adeguamento e)) la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028». All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «((,)) oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
  • b)al secondo periodo:
  • 1)le parole: «In tal caso» sono soppresse;
  • 2)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((,))oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato». L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.

… Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato tolto: dall'Unione Europea aggiunto: dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamentotolto: , aggiunto: e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei …

a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «aggiunto: , oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «aggiunto: ,oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato». L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art30 · fonte del testo

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