1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di:

  • a)accettare alle condizioni di cui all'art. 11, il richiedente l'asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
  • b)condurre a termine l'esame della domanda di asilo;
  • c)riammettere o riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo la cui domanda e' in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;
  • d)riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d'esame;
  • e)riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro. 2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinche' lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art10 · fonte del testo

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