Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti All'articolo 11 ((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ((...)) dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e». Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai ((Paesi)) in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. 2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo' disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.»;
  • b)all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente: «1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.». Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
  • b)all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
  • c)all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o e' transitato, e' consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso e' eseguito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti All'articolo 11aggiunto: , comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, tolto: al comma 1,aggiunto: ... dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare …

… produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai tolto: paesi aggiunto: Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art12 · fonte del testo

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