Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identita' All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, ((il seguente comma)): «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del ((...)) regolamento di esecuzione ((, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)). Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». All'articolo 15, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto ((dell'obbligo di cooperare)) di cui all'articolo 32, ((sesto comma)), della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
Testo vigente dal 25 aprile 2026
