Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
- Aggiornato al
- 15 settembre 2020
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 70
Titolo I — Finalità e ambito di applicazioneartt. 1-3
Titolo II — Rapportazione e monitoraggio navaleartt. 4-11
- Art. 4Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
- Art. 5Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale
- Art. 6Impiego dei sistemi di identificazione automatica
- Art. 6-bisUtilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca
- Art. 6-terUtilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT
- Art. 7Impiego dei sistemi di rotte navali
- Art. 8Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi
- Art. 9Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale
- Art. 9-bisRete AIS nazionale
- Art. 10Registratori dei dati di viaggio
- Art. 11Indagini sui sinistriabrogato
Titolo III — Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi (hazmat)artt. 12-15
- Art. 12Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti
- Art. 13Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
- Art. 14Scambio telematico di dati fra Stati membri
- Art. 14-bisPortale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS
- Art. 15Esenzioni
Titolo IV — Monitoraggio delle navi a rischio ed intervento in caso di incidenti in mareartt. 16-26
- Art. 16Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
- Art. 17Rapportazione di incidenti in mare
- Art. 18Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
- Art. 19Misure relative agli incidenti in mare
- Art. 20Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
- Art. 20-bisPiani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
- Art. 20-ter(Decisione relativa all'accoglienza delle navi) 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio
- Art. 20-quaterSicurezza finanziaria e compensazioni
- Art. 21Informazioni delle parti interessate
- Art. 22Designazione degli organismi competenti
- Art. 22-bisSistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet
- Art. 23Cooperazione tra gli Stati membri
- Art. 24Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
- Art. 25Sanzioni
- Art. 25-bisComunicazione delle misure adottate
- Art. 26Disposizioni finanziarie
