Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia)) o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento. Il comandante della nave, il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia)) o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Il comandante della nave ((, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,)) o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia,)), l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformita' e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati. (( Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305. ))

Testo vigente dal 26 marzo 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2008 al 26 marzo 2011. 2 parole tolte, 135 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietarioaggiunto: , il rappresentante legale della compagnia o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento. Il comandante della nave, il proprietarioaggiunto: , il rappresentante legale della compagnia o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 e' punito con la sanzione … 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Il comandante della naveaggiunto: , il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e' … Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, il proprietario, aggiunto: il rappresentante legale della compagnia,, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo … dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre. tolto: 4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformita' nel … del documento di conformita' e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciatiaggiunto: . Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art25 · fonte del testo

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