Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa indicazione, all'autorita' marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attivita' di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21. L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalita' del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

Testo vigente dal 23 settembre 2005

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