L'amministrazione puo' esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;
  • b)per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorita' competente che ne faccia richiesta;
  • c)la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell'Autorita' marittima che ne abbia interesse, in conformita' all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4;
  • d)ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorita' del porto di arrivo o alla LCA in conformita' all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;
  • e)le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro puo' chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui e' subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui e' concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.

Testo vigente dal 26 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 26 marzo 2011. 135 parole tolte, 284 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'amministrazione puo' esonerare dall'osservanza tolto: dei requisiti di cui all'articolo aggiunto: degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea tolto: effettuati tra porti dello Stato solo seaggiunto: , qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la compagnia tolto: che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorita' marittima competente aggiunto: rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;

b) per tolto: ciascun aggiunto: ogni viaggio effettuato, le informazioni tolto: di cui all'allegato I, punto 3, sono messe aggiunto: previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorita' tolto: marittima che ne fa richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno che garantisce immediatamente la aggiunto: competente che ne faccia richiesta;

aggiunto: c) la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in tolto: forma elettronica a richiesta dell'autorita' marittima competente, ai sensi dell'articolo aggiunto: formato elettronico, a richiesta dell'Autorita' marittima che ne abbia interesse, in conformita' all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4tolto: . Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione puo' concedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2aggiunto: ;

aggiunto: d) ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorita' del porto di arrivo o alla LCA in conformita' all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;

aggiunto: e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro puo' chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui e' subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui e' concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art15 · fonte del testo

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