Art. 14 — Scambio telematico di dati fra Stati membri
L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
- a)lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;
- b)la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
- c)la trasmissione ((...)) all'autorita' competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo. (( La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine. ))
Testo vigente dal 26 marzo 2011
