Art. 25-bis — Comunicazione delle misure adottate
L'autorita' marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato. 2. L'autorita' marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non e' stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformita' ISM ed il certificato di gestione della sicurezza
Testo vigente dal 17 dicembre 2008
