Art. 24 — Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
(( L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformita' alle finalita' del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni. )) L'amministrazione puo' emanare ulteriori specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto. Con le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.
Testo vigente dal 26 marzo 2011
