Art. 26 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica. ((1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente))
Testo vigente dal 17 dicembre 2008
