Art. 11 — Indagini sui sinistri
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 165.
Abrogato dal 21 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 165.
Abrogato dal 21 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 21 ottobre 2011. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi. L'amministrazione collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorche' e' coinvolta una nave italiana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art11 · fonte del testo
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