Art. 6-ter — Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT

Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.

Testo vigente dal 26 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art6ter · fonte del testo

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