Art. 4 — Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
L'armatore, il proprietario ((, la compagnia,)), l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
- a)con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
- b)non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
- c)se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui e' acquisita 1'informazione di cambio della destinazione. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.
Testo vigente dal 26 marzo 2011
