Art. 20-ter — (Decisione relativa all'accoglienza delle navi) 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio
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Testo vigente dal 26 marzo 2011
