Titolo IV – Monitoraggio delle navi a rischio ed intervento in caso di incidenti in mare
- Art. 16 — Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
- Art. 17 — Rapportazione di incidenti in mare
- Art. 18 — Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
- Art. 19 — Misure relative agli incidenti in mare
- Art. 20 — Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
- Art. 20-bis — Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
- Art. 20-ter — (Decisione relativa all'accoglienza delle navi) 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio
- Art. 20-quater — Sicurezza finanziaria e compensazioni
- Art. 21 — Informazioni delle parti interessate
- Art. 22 — Designazione degli organismi competenti
- Art. 22-bis — Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet
- Art. 23 — Cooperazione tra gli Stati membri
- Art. 24 — Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
- Art. 25 — Sanzioni
- Art. 25-bis — Comunicazione delle misure adottate
- Art. 26 — Disposizioni finanziarie