Art. 9 — Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale

L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita' competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale. L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e' qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.

Testo vigente dal 26 marzo 2011

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 26 marzo 2011. 199 parole tolte, 115 parole aggiunte.

tolto: L'autorita' marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorita' marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonche' le informazioni pervenute in sinergia con le autorita' marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambitoaggiunto: L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita' competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale tolto: attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresi' reseaggiunto: . L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla aggiunto: sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblicotolto: , quando le stesse aggiunto: i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materietolto: .aggiunto: , secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti. Il personale impiegato tolto: nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e aggiunto: nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale aggiunto: obbligatoria e' qualificato presso il Centro di tolto: Formazione VTS dell'amministrazione. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008 aggiunto: formazione VTMIS dell'amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art9 · fonte del testo

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