Art. 3 — Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato. Il presente decreto non si applica:
- a)alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
- b)alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
- c)ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.
Testo vigente dal 26 marzo 2011
