Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

  • a)nell'udienza dibattimentale;
  • b)per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  • c)nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attivita', le funzioni di pubblico ministero:
  • a)nell'udienza dibattimentale;
  • b)nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
  • c)per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;
  • d)nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale e' esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attivita' a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita' e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

Testo vigente dal 31 luglio 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art17 · fonte del testo

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