Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari a norma dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano e che nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono comunque assicurate dagli avvisi – relativi al deposito degli atti ed alle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione – contenuti nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, la previsione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è una soluzione costituzionalmente obbligata, tanto più rispetto al procedimento penale davanti al giudice di pace, caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabili con quelle che caratterizzano il procedimento per i reati di competenza del tribunale. – Sulla mancanza di un obbligo costituzionalmente imposto di prevedere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, v. le citate ordinanze n. 203/2002 e n. 32/2003. – Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza n. 290/2003. – Sul fatto che il dettato costituzionale non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che esso debba essere sempre collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, v. le citate ordinanze n. 8, n. 32, n. 131, n. 132 e n. 257/2003.
Art. 15 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.