Art. 15 — Chiusura delle indagini preliminari

Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/2005

    Questione infondata
    3 novembre 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento penale davanti al giudice di pace - dell'art. 15 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - Su analoghe questioni, concernenti il procedimento davanti al giudice di pace, v. citate ordinanze n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.

    Art. 15 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 85/2005

    Questione infondata
    2 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale, a causa della disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace e l’indagato per reati di competenza del giudice ordinario nonché della lesione del diritto di difesa e del diritto di essere tempestivamente informato dell’accusa. Invero, il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - V., citate, ordinanze n. 201 e n. 349/2004.

    Art. 15 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 349/2004

    Questione infondata
    19 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ‘a quò, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

    Art. 15 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art15 · fonte del testo

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