Art. 3 — Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020

All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3:
  • 1)alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «((cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile))» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti»;
  • 2)alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;
  • b)al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
  • c-bis)il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69";
  • d)al comma 12-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;
  • e)al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;
  • 2)al quinto periodo, dopo le parole «e' formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;
  • f)dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;
  • g)al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
  • h)al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
  • i)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70)). 3 (( All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza". All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale,". 1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda"))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 2020, n. 70

3

La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28".

Testo vigente dal 30 giugno 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    In tema di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione richiama, quale modello di riferimento, non già quello della notificazione di parte, nel quale il perfezionamento è ancorato a un evento tipizzato quale la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.) bensì quello delle comunicazioni procedimentali d'ufficio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, essa si perfeziona o mediante la consegna del messaggio PEC, ovvero, in difetto, mediante l'attivazione del meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria, che assicura la conoscibilità legale dell'atto.

    Art. 3 · Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 37 Legge professionale forense

    Rassegna di maggio 2026, p. 8 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2022

    Questione inammissibile
    3 febbraio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/2021

    Questione inammissibile
    11 maggio 2021

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12- bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella "in presenza"». All'atto della rimessione, il giudice a quo non poteva più fare applicazione della disposizione censurata - che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l'udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 - in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell'udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all'obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12- bis, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998 ). La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto.

    Art. 3 Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario · Art. 83 cura italia · Art. 70 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 269/2020

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Mantova in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f ), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. L'ordinanza di rimessione riferisce che l'udienza del giudizio a quo si è già svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dalla norma censurata, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione . ( Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009 ).

    Art. 83 cura italia · Art. 3 Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. 46 parole tolte, 408 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative tolto: alla tutela dei minori, ad alimenti aggiunto: ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del …

ctolto: ) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»aggiunto: -bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69";

i) tolto: ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza". All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale,". 1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 2020, n. 70

    La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28~art3 · fonte del testo

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