L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. L'incarico di magistrato onorario non puo', comunque, essere svolto per piu' di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attivita' comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. La domanda di conferma e' presentata, a pena di inammissibilita', almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

  • a)un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attivita' svolta e relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;
  • b)copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);
  • c)le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;
  • d)l'autorelazione del magistrato onorario;
  • e)le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneita' a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura. Il giudizio e' espresso ((a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili)), ed e' reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei seguenti, ulteriori elementi:
  • a)l'effettiva partecipazione alle attivita' di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;
  • b)l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;
  • c)il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non e' disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le attivita' previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall'indennita', sino all'adozione del decreto di cui al comma 10. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia' decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli e' riconosciuta preferenza, a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 21 aprile 2024

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2017 al 21 aprile 2024. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura. Il giudizio e' espresso a norma tolto: dell'articolo 11 aggiunto: degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto tolto: compatibile aggiunto: compatibili, ed e' reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei seguenti, ulteriori elementi:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art18 · fonte del testo

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