Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la norma censurata non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione», deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, dei poteri interpretativi che gli competono. Infatti, l'assunto su cui si basa l'eccezione della difesa erariale è infondato, avendo il giudice rimettente adeguatamente esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo, censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice di legittimità, secondo la quale al parere contrario del pubblico ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti.
Art. 25 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.