Art. 25 — Richieste del pubblico ministero

Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/2008

    Questione infondata
    24 aprile 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la norma censurata non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione», deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, dei poteri interpretativi che gli competono. Infatti, l'assunto su cui si basa l'eccezione della difesa erariale è infondato, avendo il giudice rimettente adeguatamente esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo, censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice di legittimità, secondo la quale al parere contrario del pubblico ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti.

    Art. 25 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/2005

    Questione infondata
    7 ottobre 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, privando il pubblico ministero della possibilità di valutare i fatti e di verificarne la fondatezza e attribuendogli esclusivamente “il ruolo di formalizzare un’azione penale che ha nel ricorrente l’unico 'dominus', gli sottrae “l’effettivo esercizio dell’azione penale”. La disciplina censurata, infatti non sottrae al pubblico ministero “l’effettivo esercizio dell’azione penale”, poiché egli, pur senza svolgere direttamente alcuna indagine, è tenuto a formulare l’imputazione solo in presenza di una richiesta di citazione a giudizio della persona offesa ritenuta dallo stesso pubblico ministero, all’esito della verifica sui contenuti del ricorso, non inammissibile e non manifestamente infondata.

    Art. 26 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 27 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/2005

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente, prima di affermare che non sarebbe possibile altra soluzione conforme a Costituzione diversa da quella prospettata in via additiva, avrebbe dovuto utilizzare tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce, specie in un contesto in cui sulla disciplina sottoposta a censura si confrontano contrastanti indirizzi giurisprudenziali di legittimità non ancora stabilizzati.

    Art. 25 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari