Art. 4 — Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)esercizio dei diritti civili e politici;
  • c)essere di condotta incensurabile;
  • d)idoneita' fisica e psichica;
  • e)eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
  • f)laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
  • g)in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
  • a)hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
  • c)hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
  • d)sono stati collocati in quiescenza;
  • e)hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
  • f)non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
  • a)l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
  • b)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
  • c)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
  • d)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
  • e)lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
  • f)l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
  • g)lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  • h)il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
  • i)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
  • a)la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; 19
  • b)la minore eta' anagrafica;
  • c)il piu' elevato voto di laurea.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 30 dicembre 2025, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'»".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 213/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 2025

    Il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei principi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Il potere di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa, è riconosciuto all’esecutivo tutte le volte in cui vengano in rilievo settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere. Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e assai puntuali, la conformità ai princìpi e criteri direttivi, unitamente al connesso rispetto dei limiti della legge-delega, presenta un margine molto stretto: sussiste, infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. (Precedenti: S. 98/2024 - mass. 46142; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 22/2024 - mass. 45964; S. 150/2022 - mass. 45002).Il sindacato di costituzionalità, svolto a fini di valutare la conformità tra norma delegata e delegante, deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di una indagine sistematica e teleologica, per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e il grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega, mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità», per violazione dell'art. 76 Cost.. Nel quadro normativo sui requisiti e sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria, la disposizione censurata dal Tar Lazio, sez. prima, facendo prevalere, quale criterio di preferenza, l’età anagrafica rispetto all’anzianità professionale o di servizio protratta per più di dieci anni, capovolge i principi e i criteri direttivi di cui alla lett. c dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016, che, secondo una tecnica di redazione netta e connotata da un alto grado di specificità, che non lascia margini per letture alternative, nemmeno in base a un sussidiario approccio funzionale-teleologico, intendeva in realtà preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale, optando per il più giovane solo in caso di parità ulteriore).

    Art. 4 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2017 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 30 dicembre 2025, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art4 · fonte del testo

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