Art. 4 — Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana;
- b)esercizio dei diritti civili e politici;
- c)essere di condotta incensurabile;
- d)idoneita' fisica e psichica;
- e)eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
- f)laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g)in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
- a)hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c)hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- d)sono stati collocati in quiescenza;
- e)hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
- f)non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
- a)l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
- b)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
- e)lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f)l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g)lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h)il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
- a)la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; 19
- b)la minore eta' anagrafica;
- c)il piu' elevato voto di laurea.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
19La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 30 dicembre 2025, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'»".
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
