Art. 12 — Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali

I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita' di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 31 luglio 2017

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2025

    Questione inammissibile
    20 maggio 2025

    L’art. 106, secondo comma, Cost. delinea un perimetro invalicabile per la magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, che solo a determinate condizioni e in via di supplenza può partecipare anche allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale. Ne discende che la nomina di magistrati onorari è ammessa per le sole funzioni attribuite ai giudici singoli, mentre la loro assegnazione ai collegi può essere disposta solo in via del tutto eccezionale. Il travalicamento di tali limiti, sul piano della disciplina processuale, causa il venir meno della legittimazione dell’organo giudicante e, nel processo penale, si traduce nel vizio di nullità insanabile degli atti compiuti dinanzi al collegio formato contra legem, secondo un regime di invalidità che è posto a presidio dell’invalicabile suddetto perimetro e che comporta il travolgimento dell’intero giudizio. (Precedente: S. 41/2021 - mass. 43661).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania, quarta sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost., dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto siano utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento. La disposizione censurata contiene solo il divieto di composizione dei collegi da parte del giudice onorario, senza riferirsi né all’ambito di applicazione dell’istituto della prova concordata, né alle conseguenze invalidanti discendenti dalla violazione del divieto, che costituiscono i bersagli del giudice a quo e che sono aliunde stabiliti. Ne consegue una evidente aberratio ictus, in quanto le censure, in coerenza con il vulnus lamentato, avrebbero dovuto investire, in parte qua, le norme di procedura che riconnettono la violazione del divieto anzidetto al venir meno della capacità del giudice e ne fanno discendere la sanzione processuale della nullità insanabile. Nella doverosa considerazione di questi profili, il giudice a quo avrebbe dovuto altresì constatare l’eccezionalità della previsione che ammette la partecipazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti del tribunale e interrogarsi sull’effettiva idoneità del collegio formato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 a rendere il giudizio e a essere considerato titolare della funzione giurisdizionale). (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; S. 107/2021 - mass. 43922; S. 419/1998 - mass. 24327).

    Art. 12 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art12 · fonte del testo

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