Art. 19 — Astensione e ricusazione
Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 31 luglio 2017
