Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23. 11 Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3:

  • a)l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
  • b)l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
  • c)la scarsa laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;
  • d)l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. La revoca e' altresi' disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 27 luglio 2023, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziche' «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi»".

Testo vigente dal 3 agosto 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 166/2023

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2023

    La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. Per definire il contenuto di quest’ultima, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono la legge delega, i relativi principi e i criteri direttivi e delle finalità che la ispirano, che rappresentano non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche gli strumenti di interpretazione della loro portata. ( Precedenti: S. 133/2021 –mass. 43963; S. 84/2017 – mass. 41188; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 194/2015; S. 153/2014; S. 272/2012; S. 230/2010 ). Se, da un lato, la legge delega non deve contenere enunciazioni troppo generali, o comunque non idonee ad indirizzare l’attività del legislatore delegato, dall’altro, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità e un corrispondente spazio entro il quale quest’ultimo possa agevolmente svolgere la propria attività di riempimento normativo; tale attività, infatti, è pur sempre esercizio (delegato) di una funzione legislativa, essendo il Governo chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. ( Precedente: S. 104/2017 – mass. 41156 ). Se la delega legislativa non esclude in capo al legislatore delegato ogni discrezionalità, tuttavia la maggiore o minore ampiezza di quest’ultima va apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, nel rilievo che per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente. ( Precedenti: S . 175/2022 – mass. 45026; S. 231/2021 – mass. 44276; S. 174/2021 – mass. 44204; S. 153/2014; S. 184/2013; S. 272/2012; S. 230/2010 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui prevede, al primo periodo, che il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. prima, si discosta dalla disposizione delegante in quanto la legge n. 57 del 2016, nel fissare i principi ed i criteri direttivi, aveva stabilito che si applicasse l’art. 9 della legge n. 374 del 1991, che prevede la disciplina della dispensa dei giudici di pace, con la formula sopra riportata. Detto criterio direttivo reca una vera e propria regula iuris , compiuta nei suoi contenuti e portatrice di una stringente disciplina della fattispecie, che non lascia margini a scelte discrezionali del legislatore delegato. La previsione censurata, invece, elimina uno dei sintagmi integrativi del richiamato art. 9, ignorando l’infermità quale causa di impedimento e convogliando nell’indistinta categoria dell’impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario. Né può addivenirsi a una interpretazione conservativa della disposizione delegata – in quanto mera ragionevole espansione di un contenuto, nel resto mantenuto nel suo fondamento – dal momento che essa delinea una disposizione completamente differente da quella delle legga di delega, anche sostenuta da una distinta ratio . Che la legge delegata non sia di mero completamento di quella di delega – e che, pertanto, il potere delegato sia stato esercitato al di fuori della legge di delega – è confermato, infine, dall’abrogazione dello stesso art. 9 della legge n. 374 del 1991 disposta dall’art. 33 del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017).

    Art. 21 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2023

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Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 27 luglio 2023, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziche' «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art21 · fonte del testo

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