Art. 30 — Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati

((Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 e' costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.)) ((Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.)) ((Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.)) ((Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

  • a)dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
  • b)dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;
  • c)dei procedimenti in materia di lavoro;
  • d)dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
  • e)dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
  • f)dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.)) ((Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
  • a)dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
  • b)dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
  • c)dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
  • d)dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.)) ((Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario puo' essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.)) ((In ogni caso, del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario.)) ((Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilita' di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare)).

Testo vigente dal 1 maggio 2025

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 1 maggio 2025. 755 parole tolte, 420 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: Fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio, il presidente del tribunale:

tolto: a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale iaggiunto: Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 e' costituito da giudici onorari di pace tolto: gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come aggiunto: confermati, giudici onorari di tribunale tolto: e, a domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di pace;

tolto: b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio aggiunto: confermati e vice procuratori onorari confermati. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto tolto: come giudici onorari di tribunale;

tolto: c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del aggiunto: esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace tolto: esclusivamente aiaggiunto: . Ai giudici onorari di tolto: pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici aggiunto: tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, tolto: compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio aggiunto: sono impiegati nell'ufficio per il processo tolto: a norma della lettera a) del presente comma. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi gia' disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, letteraa), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attivita' di cui all'articolo 10. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), aggiunto: o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

aggiunto: a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

aggiunto: b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

aggiunto: c) dei procedimenti in materia di lavoro;

aggiunto: d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

aggiunto: f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

aggiunto: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penaletolto: , iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324aggiunto: ;

aggiunto: b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

aggiunto: c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

aggiunto: d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale tolto: il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17, comma 3. Nel corso del quarto mandato:

tolto: a) i giudici onorari di pace in servizio aggiunto: con il conseguente giudizio. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario puo' essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame. In ogni caso, del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto tolto: sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;

tolto: b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalita' relativamente:

tolto: a) alla procura della Repubblica presso la quale il aggiunto: esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario tolto: svolge i compiti di cui all'articolo 16;

tolto: b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. Le esigenze di funzionalita' di cui al comma 10 sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, individua le modalita' con le quali le condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali aggiunto: si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilita' di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art30 · fonte del testo

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