Art. 8 — Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace

Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, ((vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio)). Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. ((Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.)) La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 1 parola tolta, 66 parole aggiunte.

… lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attivita' tolto: eaggiunto: , sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari aggiunto: e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziarioaggiunto: . Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art8 · fonte del testo

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