Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli ((408 e)) 411 del codice di procedura penale ((...)), nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/2024

    Questione inammissibile
    23 febbraio 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Bari in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest’ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare. La norma censurata attiene a una fase del procedimento – le indagini preliminari – anteriore e distinta rispetto a quella di cui il rimettente è investito. Il giudice a quo , in particolare, non indica in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale egli debba, a propria volta, applicare la norma censurata e in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase.

    Art. 17 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 42/2007

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurati, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415- bis del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale. Invero, l'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Inoltre, risulta inadeguata la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato. Né a colmare tali lacune può valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. Infine, il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalità norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze poiché, per quanto attiene all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il vulnus costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace - ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini ( aberratio ictus ). - In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente dell'ordinanza di rimessione vedi citate, ex plurimis , ordinanze n. 92 e n. 312/2005.

    Art. 16 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 17 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 4 aprile 2024. 10 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli aggiunto: 408 e 411 del codice di procedura penale tolto: e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271aggiunto: ..., nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art17 · fonte del testo

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