Art. 26 — Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse;
- b)all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»;
- c)all'articolo 54, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».
Testo vigente dal 31 luglio 2017
